Elezioni RSU 2022: la guida sintetica per il rinnovo delle rappresentanti sindacali

Manca poco ormai per le Elezioni scolastiche valide per il prossimo triennio.   

Poiché, attualmente, le Rappresentazioni Sindacali Unite ( RSU) sono composte da lavoratori di differenti profili, tra docenti, Ata e personale educativo, non esistono, di fatto, distinzioni o quote prestabilite, il che significa che tutti i lavoratori della scuola dovranno rieleggere i nuovi componenti.

Il calendario delle Elezioni RSU 2022

  • 31 gennaio 2022: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali è contestuale inizio della procedura elettorale;
  • 1 febbraio 2022: messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta per l’inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da quel momento in poi potranno essere presentate;
  • 10 febbraio 2022: primo termine utile per l’insediamento della Commissione elettorale;
  • 16 febbraio 2022: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale;
  • 25 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali;
  • 24 marzo 2022: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione;
  • 5-6-7 aprile 2022votazioni rinnovo RSU per il prossimo triennio;
  • 8 aprile 2022: scrutinio elezioni RSU;
  • 8 -14 aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della Commissione;
  • 19-27 aprile 2022: invio, da parte delle Amministrazioni, all’Aran dei risultati.

Per quanto riguarda il numero dei candidati eleggibili in ciascuna scuola, esso è differente a seconda dei casi: le scuole che possiedono fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti; quelle che superano tale limite possono eleggere fino a 6 componenti.

 L’elezione della RSU avviene attraverso una vera e propria votazione espressa dai lavoratori di ogni scuola con voto segreto. Tutti i lavoratori in servizio al momento delle elezioni hanno diritto al voto (sia quelli con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato).

Le associazioni sindacali, riconosciute come rappresentative, hanno il compito di presentare le proprie liste dei candidati. I seggi, una volta concluso lo spoglio, verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

Resta chiaro sin da subito che non potranno candidarsi come RSU i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori e coloro che occupano cariche in organismi istituzionali o cariche esecutive in partiti o movimenti politici.

 

Ogni scuola deve aver costituito una Commissione Elettorale RSU. L’amministrazione scolastica non ricopre nessun ruolo durante le operazioni elettorali, ma in ogni caso deve garantire un adeguato supporto a che le stesse avvengano nella maniera più trasparente possibile.

La Commissione elettorale dovrà essere formata da un rappresentante per ogni sindacato con il compito di presentare la propria lista. Così come detto precedentemente, il designato dovrà essere semplicemente un elettore e non essere candidato nella lista.

La norma, in tal senso, stabilisce quanto segue: “I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato. L’amministrazione scolastica ha l’obbligo di consentire alle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando, se necessario, ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro”.

Risulta utile e fondamentale concordare preventivamente con il Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato tutto ciò che garantisca l’espletamento delle Elezioni, e più precisamente:

  • I locali idonei per il regolare svolgimento dei lavori della Commissione;
  • L’elenco alfabetico degli elettori;
  • La predisposizione e l’assegnazione di un Albo elettorale ad hoc per affiggere le comunicazioni;
  • Ogni materiale utile per il regolare funzionamento della Commissione (computer, fotocopiatrice, fax, telefonointernet etc.).

Compiti e funzioni della Commissione Elettorale

  • Eleggere il suo Presidente;
  • Concordare le regole del suo funzionamento;
  • Acquisire dall’Amministrazione scolastica l’elenco degli elettori. Tali elenchi sono alfabetici, distinti per sesso. In ogni elenco è opportuno che venga riportato accanto al nome anche la data di nascita per consentire con precisione l’identificazione degli elettori. La Commissione elettorale deve, inoltre, controllare che il dipendente in servizio su più scuole sia iscritto solo nella scuola dalla quale è amministrato (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria);
  • Formalizzare il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti;
  • Concordare con l’amministrazione le modalità con le quali l’istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali;
  • Ricevere le liste;
  • Istituire l’apposito ‘Albo Elettorale’ per le proprie comunicazioni;
  • Esaminare i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature;
  • Predisporre la scheda elettorale;
  • Nominare i Presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori;
  • Definire il numero dei seggi e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio;
  • Definire l’orario di apertura giornaliera dei seggi. A tal proposito, la Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura del seggio, tenendo presente la durata del servizio nell’istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e i relativi orari di servizio;
  • Definire i luoghi delle votazioni;
  • Organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
  • Raccogliere i dati dei seggi e ne riepiloga i risultati;
  • Attribuire i seggi alle liste e individua gli eletti;
  • Compilare i verbali delle riunioni;
  • Comunicare i risultati ai soggetti interessati;
  • Esaminare i ricorsi sui risultati elettorali;
  • Pubblicare i risultati definitivi delle elezioni;
  • Trasmettere tutti i materiali e i risultati all’amministrazione per la conservazione e per l’inoltro all’ARAN.

 Al momento della presentazione, chi riceve la lista all’interno degli uffici di segreteria deve rilasciare una ricevuta che attesti: dataorario ordine di presentazione della lista stessa. L’ordine di presentazione, infatti, è anche l’ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate più liste contemporaneamente, l’ordine verrà determinato per sorteggio.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente preposto dell’istituzione sede di elezioni RSU o da un suo delegato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. La lista deve avere un numero sufficiente di firme, secondo le deliberazioni della Commissione elettorale e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. I firmatari devono essere tutti inclusi nell’elenco degli elettori. La firma su più liste è nulla.

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il seggio si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale. È anche possibile costituire più seggi qualora vi siano sedi distanti tra loro oppure prevedere che l’unico seggio possa svolgere le proprie funzioni in modo itinerante tra le varie sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato; gli scrutatori sono invece designati dai presentatori di lista.

Per candidarsi o per info: ecco il modulo di Uil Scuola Cremona