Attività dei docenti dopo la fine delle lezioni e gestione delle ferie del personale scolastico.

Concluse le lezioni, molti si chiedono cosa accada al lavoro di docenti e personale ATA. Le regole su impegni, attività collegiali e ferie sono stabilite dal contratto nazionale e variano tra docenti e ATA, tra contratti a tempo determinato e indeterminato.

Alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CCNL 18 gennaio 2024 e da quanto previsto in materia di ferie negli articoli 13 del CCNL 29.11.2007 e 35 del CCNL 2024, è fondamentale chiarire quali siano gli obblighi e i diritti del personale scolastico.

Attività dopo la fine delle lezioni

Durante i periodi di sospensione delle lezioni, i docenti non sono tenuti alla presenza a scuola se non per attività espressamente previste dal piano annuale delle attività, approvato dal collegio dei docenti.

Tali attività possono includere:
partecipazione a consigli di classe/interclasse/intersezione (entro il limite delle 40 ore annue);
scrutini ed esami, con i relativi adempimenti amministrativi;
riunioni del collegio docenti, attività di programmazione e verifica (fino a 40 ore);
attività aggiuntive o di formazione, se previste nel PTOF o deliberate dal collegio (su base volontaria e retribuite, se eccedenti).

Non è prevista la presenza a scuola senza impegni formalmente programmati. Non sono quindi ammissibili ordini di servizio per “presenza generica” o “reperibilità” non fondate su attività deliberate.

Attività funzionali all’insegnamento

L’attività del docente, anche a lezioni concluse, comprende:
attività individuali: preparazione lezioni, correzione compiti, colloqui con le famiglie;
attività collegiali (regolate entro il limite massimo di 40 ore annue per ciascuna tipologia – collegi e consigli): collegio docenti, consigli di classe, scrutini, gruppi di lavoro per l’inclusione.

Ferie e festività soppresse

Il personale docente ha diritto a:
30 giorni di ferie annui (fino a 3 anni di anzianità);
32 giorni di ferie annui (oltre 3 anni di anzianità).

Le ferie devono essere richieste e autorizzate dal dirigente scolastico e fruite preferibilmente nei mesi estivi, entro il 31 agosto.

Inoltre, spettano 4 giornate di riposo per le festività soppresse, anch’esse da utilizzare entro il 31 agosto.

Si ricorda che la festività del Santo Patrono è considerata non lavorativa, se coincide con un giorno lavorativo.

Per il personale con part-time verticale, i giorni di ferie sono calcolati proporzionalmente ai giorni settimanali di servizio. Nessuna variazione, invece, per chi ha part-time orizzontale.

Il personale A.T.A., compatibilmente con le esigenze di servizio, può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico, anche frazionandole in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto.