Statuto della UIL SCUOLA

(13° Congresso nazionale UIL Scuola di Torino – 22 10.2014)

TITOLO I – Denominazione – Sede – Scopi

Art. 1 – (Denominazione e sede)

La Unione Italiana Lavoratori Scuola (in sigla “UIL Scuola”) è Organizzazione sindacale democratica e unitaria, senza fini di lucro. Essa è costituita dal personale, dirigente, , docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, comunque impegnato nella scuola, nelle istituzioni educative, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero e nella formazione professionale, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose, per la promozione e la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e di libertà affermati dalla Costituzione repubblicana.
La Unione Italiana Lavoratori Scuola è indipendente da qualsiasi influenza di Governo, di confessioni e di partiti politici.
La Unione Italiana Lavoratori Scuola aderisce, in sede nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL) e, in sede internazionale, ai sindacati di categoria della Confederazione Internazionale dei Sindacati (CIS) e della Confederazione Europea dei Sindacati (CES).
La sede nazionale è in Roma.
La Unione Italiana Lavoratori Scuola assume ordinariamente la denominazione di “UIL Scuola”.

Art. 2 – (Scopi)

La UIL Scuola si prefigge:
• di intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede, pongano in discussione il ruolo ed i comuni interessi dei lavoratori.
• di tutelare e difendere gli interessi morali, giuridici ed economici, individuali e collettivi, dei propri aderenti;
• di collegare i lavoratori alla problematica sociale e politica del mondo del lavoro e della società civile;
• di promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti; in tale contesto promuove l’Istituto di Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa (IRASE)
• di attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività “no-profit” promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UIL Scuola può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti.
Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi.
Per questo la UIL Scuola, si conforma alle seguenti clausole:
• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
• intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
La UIL Scuola, per la realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo si conforma, a tutti i livelli organizzativi, alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – (Autonomia di azione)

La UIL Scuola ha l’autonomia organizzativa, amministrativa e di stampa. Essa è altresì libera di intraprendere qualsiasi iniziativa in favore del personale rappresentato, nel rispetto delle linee di politica generale fissate dalla Confederazione.
La UIL Scuola, pertanto, svolge la propria attività:
• promuovendo impostazioni e soluzioni anche unitarie dei problemi che interessano i lavoratori, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale, e nel quadro di un’azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, l’unità dei lavoratori nel perseguire le
rivendicazioni comuni;
• dandosi una struttura organizzativa, che, nel rispetto dell’autonomia delle strutture periferiche, realizzi il coordinamento dell’azione delle stesse, secondo un unico e coerente indirizzo;
• provvedendo all’assistenza gratuita dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo, agendo in rete con la Confederazione UIL;
• curando i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi, ed in particolare con quelli aderenti alla CIS ed alla CES;
• sensibilizzando, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di informazione e di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori, nonché della propria azione sindacale;
• promuovendo strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, anche attraverso attività editoriali.

Art. 4 – (Adesione alla UIL Scuola)

Possono far parte della UIL Scuola tutti i lavoratori della scuola e della formazione professionale, comunque in servizio nelle istituzioni scolastiche, culturali, educative e formative in Italia ed all’estero, statali,
paritarie e non paritarie, afferenti agli specifici comparti di contrattazione.

Art. 5 – (Iscrizione al Sindacato)

L’iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione – ai sensi delle vigenti disposizioni – di delega per la trattenuta sulla retribuzione di un’aliquota percentuale, che viene fissata dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione.
L’iscrizione in contanti è consentita esclusivamente ai supplenti saltuari, ad aspiranti in attesa di primo impiego nella scuola statale ed ai lavoratori precari della formazione professionale e delle scuole e istituzioni culturali ed educative paritarie e non paritarie. La quota, della iscrizione per contanti, viene fissata annualmente dal Consiglio nazionale.
L’iscrizione è consentita altresì a lavoratori in attività di servizio appartenenti ad altre categorie, in conformità alle norme fissate dallo statuto confederale, previa delibera del Consiglio Territoriale.
L’iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente statuto e connesso con l’iscrizione stessa.
Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Per tutti gli iscritti valgono i principi di democrazia interna ed elettiva delle cariche di cui allo Statuto Confederale.
Agli iscritti collocati a riposo che rilasciano delega alla UIL Pensionati si applica lo Statuto confederale.

Art. 6 – (Tesseramento)

Il prelievo delle tessere di iscrizione avviene da parte della Segreteria nazionale, che provvede ad assegnarle alle Segreterie territoriali sulla base dei flussi delle contribuzioni sindacali.
Per le operazioni connesse con il tesseramento si osservano le norme previste nel presente Statuto e quelle confederali.

Art. 7 – (Doveri degli iscritti)

Gli iscritti sono tenuti, oltre che all’osservanza delle norme fissate con il presente Statuto, alla solidarietà sindacale per il conseguimento dei fini cui tende la UIL Scuola e la UIL, in conformità ai contenuti del precedente art. 2 ed alle norme dello Statuto confederale.

Art. 8 – (Inosservanza delle norme statutarie: norma di rinvio)

L’azione disciplinare e le garanzie dell’iscritto, sono regolamentate dall’art 50 dello Statuto UIL e dal relativo regolamento di attuazione confederale.

TITOLO II – Organi della UIL Scuola

Capo I Classificazione degli organi statutari

Art. 9 – (Organi nazionali)

Sono organi nazionali della UIL Scuola:
a) il Congresso nazionale;
b) l’Assemblea nazionale;
c) il Consiglio nazionale,
d) l’ Esecutivo nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Tesoriere
g) il Collegio nazionale dei revisori dei conti;
h) il Collegio nazionale dei probiviri;
i) la Conferenza nazionale dei Segretari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
j) i Coordinamenti di settore;
k) l’Assemblea nazionale dei segretari generali territoriali.

Art. 10 – (Organi regionali)

Sono organi regionali della UIL Scuola:
a) il Congresso regionale;
b) il Consiglio regionale
c) l’Esecutivo regionale;
d) la Segreteria regionale;
e) il Tesoriere
f) Il Collegio regionale dei Probiviri.
g) il Collegio regionale dei revisori dei conti;
Le strutture regionali operano, in piena autonomia, nel rispetto del presente Statuto e di quello confederale.
Nell’ambito di ciascuna regione è costituito l’Esecutivo regionale dei Dirigenti scolastici e quello della Formazione Professionale.

Art. 11 – (Organi Territoriali)

Sono organi territoriali:
a) il Congresso territoriale;
b) il Consiglio territoriale;
c) la Segreteria territoriale;
d) il Tesoriere
e) il Collegio Territoriale dei revisori dei conti;
f) l’Assemblea territoriale delle RSU elette nelle liste UIL Scuola.
g) l’Assemblea territoriale generale, composta dal Consiglio territoriale, dai responsabili di zona di cui all’art. 12 e dalle RSU e dai rappresentanti sindacali designati dalla Segreteria territoriale.
A livello di istituzione scolastica è costituito un organismo di base in esecuzione dell’articolo 11 dello statuto confederale.
Per l’individuazione delle Strutture territoriali, che operano in piena autonomia, si fa riferimento al Regolamento di attuazione UIL Scuola.

Art. 12 – (Strutture zonali)

Le Segreterie territoriali delle aree caratterizzate da situazioni di particolare complessità e situazioni geografiche, su delibera del rispettivo Consiglio territoriale, e d’intesa con le CST, individuano Strutture zonali, provvedendo, successivamente o contestualmente, alla nomina dei relativi responsabili.
I responsabili hanno il compito di indire assemblee; gestire, di intesa con la Struttura territoriale, le elezioni delle RSU; individuare, i responsabili di istituto; attivare le deleghe sindacali; garantire l’assistenza agli iscritti.
Per il funzionamento delle Strutture zonali, le Segreterie territoriali individueranno all’interno del bilancio le risorse da destinare e allegheranno al bilancio territoriale i singoli bilanci delle zone.

Art. 13 – (Organi di stampa: direzione e comitato di redazione)

Sono organi di stampa della UIL Scuola un periodico e un’agenzia, denominati “Scuola d’Oggi”.
La direzione degli organi di stampa è affidata al Segretario generale pro-tempore, il quale è assistito nella sua attività dal Segretario organizzativo e da un Comitato di redazione nominato dalla Segreteria nazionale.
La Segreteria nazionale è responsabile collegialmente dell’indirizzo politico degli organi di stampa.

Capo II – Congresso nazionale

Art. 14 – (Attribuzioni del Congresso)

l Congresso nazionale, che è il massimo organo della UIL Scuola, ha tutti i poteri deliberativi; le relative decisioni sono vincolanti per tutti gli aderenti all’Organizzazione e per tutti gli organi previsti dal presente Statuto.
Sono, tra gli altri, compiti del Congresso nazionale:
a) l’approvazione dello Statuto sociale e delle sue modificazioni e integrazioni;
b) l’elezione del Consiglio nazionale;
c) l’elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti;
d) l’elezione del Collegio nazionale dei probiviri;
e) l’esame e l’approvazione della relazione finanziaria;
f) l’indicazione dell’indirizzo generale politico-sindacale, organizzativo ed amministrativo che l’Organizzazione deve seguire;
g) l’elezione dei delegati al Congresso nazionale della Confederazione;
h) l’elezione dell’Assemblea nazionale di categoria.

Art. 15 – (Convocazione del Congresso)

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando, con apposita mozione, ne facciano richiesta i due terzi del Consiglio nazionale o almeno la metà più uno degli organizzati.
La data, la località per lo svolgimento del Congresso e l’ordine del giorno dei lavori vengono fissati dal Consiglio nazionale almeno sessanta giorni prima della riunione. Il Consiglio nazionale fissa altresì di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione, nonché il numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative che ciascun delegato è chiamato a rappresentare.
Il Congresso straordinario deve essere convocato entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 16 – (Composizione del Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi regionali.
Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti uscenti del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 17 – (Votazioni in seno al Congresso – Validità delle riunioni)

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità previste dal presente statuto e dalle norme elettorali fissate dal Consiglio nazionale e dalla Confederazione.
Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati i due terzi degli organizzati e, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un terzo degli organizzati.

Art. 18 – (Apertura dei lavori – Nomina organismi congressuali)

Il Congresso è aperto da un componente del Consiglio nazionale, all’uopo delegato dalla Segreteria nazionale.
Prima di iniziare la discussione sull’ordine del giorno, il Congresso procede alla elezione della Presidenza, delle altre cariche e commissioni congressuali, nonché della Commissione per la verifica dei poteri.

Capo III – Assemblea nazionale

Art. 19 – (Composizione, elezione e attribuzioni dell’Assemblea nazionale)

Dopo la elezione del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri, i delegati al Congresso procedono, in seduta plenaria e con voto palese, alla elezione dell’Assemblea nazionale, che sarà composta:
• dai componenti del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri;
• dai Segretari territoriali generali;
• dai componenti delle Segreterie regionali;
• dai componenti, eletti o nominati del CdA del Fondo Espero e di altri eventuali fondi pensione.

Fanno parte di diritto dell’Assemblea nazionale, i componenti degli uffici di presidenza dei Coordina-menti nazionali di settore, nonché una quota di RSU elette nelle liste UIL Scuola.
Il numero e le procedure per tale integrazione saranno definite con regolamento deliberato dal Consiglio nazionale.

Con decisione del Consiglio nazionale possono essere chiamati a far parte, a tutti gli effetti, dell’Assemblea nazionale gli iscritti i quali, pur non rivestendo alcuna carica in altri organi previsti dal presente statuto, svolgono attività di collaborazione ad ogni livello; nonché gli iscritti ed altre persone che operano o hanno interessi nel mondo della scuola e che si siano distinti per particolari meriti culturali, politici e sociali, e che siano presenti negli organi collegiali di livello territoriale.

Art. 20 – (Attribuzioni dell’Assemblea nazionale – Convocazione e sostituzioni)

L’Assemblea nazionale, composta secondo i criteri dell’art. 19, è l’organo preposto all’analisi ed alla verifica politica dell’azione della UIL Scuola, nell’ambito degli indirizzi congressuali.
L’Assemblea nazionale è inoltre sede nella quale si prospettano e si definiscono le strategie sindacali dell’Organizzazione sui temi generali.
Essa, di norma, si riunisce almeno una volta l’anno su iniziativa della Segreteria nazionale o dell’Esecutivo nazionale, che ne fissano l’ordine del giorno dei lavori. Può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa della Segreteria nazionale, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell’Assemblea stessa o l’ Esecutivo nazionale della UIL Scuola.
I componenti dell’Assemblea nazionale decadono automaticamente dalla carica, e saranno sostituiti su proposta delle medesime strutture di provenienza, in tutti i casi in cui vengono a mancare i titoli sindacali in base ai quali sono stati chiamati a farne parte, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 19.

Capo IV – Consiglio nazionale

Art. 21 – (Attribuzioni del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è l’organo di direzione della UIL Scuola tra un Congresso e l’altro ed è responsabile della concreta attuazione dei deliberati del Congresso.
Il Consiglio nazionale provvede all’adempimento delle seguenti attribuzioni:
a) convocazione del Congresso nazionale, ai sensi dell’art. 15 del presente statuto;
b) fissazione delle direttive generali dell’attività sindacale e contrattuale;
c) elezione dell’Esecutivo nazionale della Organizzazione e della Segreteria nazionale, procedendo, con votazioni separate, prima alla elezione del Segretario generale e, quindi, a quella degli altri componenti di Segreteria;
d) elezione del Tesoriere;
e) decisione sulle questioni di inquadramento organizzativo;
f) fissazione della misura dei contributi sindacali;
Il Consiglio nazionale può delegare all’ Esecutivo nazionale e/o alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

Art. 22 – (Composizione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto da un numero massimo di 96 componenti eletti dal Congresso nazionale.
Esso, al fine di acquisire apporti di particolare rilevanza, può cooptare nel proprio seno, con deliberazione adottata a maggioranza di quattro quinti, altri componenti, fino ad un massimo di dieci, purché iscritti all’Organizzazione.

Fanno parte inoltre di diritto:
• la responsabile del Coordinamento pari opportunità;
• il responsabile nazionale del Dipartimento formazione professionale;
• il responsabile del Dipartimento scuole italiane all’estero;
• tre rappresentanti delle minoranze linguistiche;
• un rappresentante degli iscritti UIL Scuola all’estero;
• il responsabile nazionale del dipartimento dei Dirigenti scolastici;
• il Presidente nazionale dell’IRASE;
• i componenti eletti o nominati del CdA del Fondo Espero e di altri eventuali Fondi pensione.
Fanno parte di diritto, con voto consultivo:
• i Segretari regionali che non siano già componenti eletti;
• i Presidenti dei Collegi nazionali dei probiviri e dei revisori dei conti;
• i Presidenti dei Coordinamenti nazionali di settore;
• un rappresentante della UIL Pensionati;
• i segretari responsabili delle CST e UR UIL di provenienza della categoria;
Essi, qualora venissero a decadere dai loro incarichi, saranno sostituiti nel Consiglio nazionale da nuovi rappresentanti, mediante cooptazione.

Art. 23 – (Convocazione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta la Segreteria nazionale, a maggioranza, lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale è convocato dalla Segreteria nazionale, che ne fissa la data e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale limite può essere ridotto a cinque giorni.
Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio nazionale, in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno la metà più uno.
Le decisioni del Consiglio nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo V – Esecutivo nazionale

Art. 24 – (Composizione, attribuzioni e convocazione dell‘Esecutivo nazionale)

L’Esecutivo nazionale, che è composto da un numero massimo di 37 componenti eletti, è l’organo di attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale, e risponde ad esso della sua attività.
Inoltre fanno parte a pieno titolo:
• il responsabile del dipartimento dei Dirigenti scolastici;
• il responsabile i del Dipartimento formazione professionale;
• il responsabile del Dipartimento scuole italiane all’estero.
Fanno parte di diritto, con voto consultivo:
i presidenti dei Coordinamenti nazionali di settore e dei Collegi nazionali dei revisori dei conti e dei probiviri, i Segretari regionali che non siano già componenti eletti, il Presidente nazionale IRASE.

Sono compiti della Esecutivo nazionale:
a) l’individuazione di iniziative tese a sviluppare e consolidare l’Organizzazione;
b) l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali predisposti dalla Segreteria nazionale;
c) la fissazione di criteri generali per l’attribuzione dei distacchi;
d) la trattazione delle questioni ad essa delegate dal Consiglio nazionale e l’adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali;
e) la delega alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, di attribuzioni ad essa spettanti.
L‘Esecutivo nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria nazionale o per la trattazione di questioni ad essa rimesse dal Consiglio nazionale.
La convocazione dell‘Esecutivo nazionale è di competenza della Segreteria nazionale, che fissa altresì, di volta in volta, la data della riunione e l’ordine del giorno dei lavori.

Capo VI – Segreteria nazionale

Art. 25 – (Attribuzioni e composizione della Segreteria nazionale – Incompatibilità e
funzionamento)

La Segreteria nazionale, che è composta da un numero massimo di 5 componenti, è l’organo esecutivo della UIL Scuola.
Essa provvede alla realizzazione delle decisioni del Congresso, del Consiglio nazionale e dell‘Esecutivo nazionale; assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.
Provvede ad amministrare il patrimonio sociale e alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto da conto consuntivo, da bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente.
La Segreteria nazionale opera collegialmente, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i servizi di loro competenza.
A parità di voti, è determinante il voto del Segretario generale.
La carica di componente della Segreteria nazionale è incompatibile, oltre che con le cariche previste dallo statuto confederale, con quella di Segretario regionale e di Segretario generale Territoriale della UIL Scuola.
La Segreteria nazionale si riunisce, in via ordinaria, per la trattazione di affari correnti e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Segretario generale o la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 26 – (Del Segretario generale)

Il Segretario generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta la UIL Scuola nelle relazioni interne ed esterne, nei rapporti con soggetti terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento o assenza, la rappresentanza legale può essere delegata ad altro componente della Segreteria nazionale.
Il Segretario generale è responsabile, nell’esercizio delle sue funzioni, verso la Segreteria nazionale, il Consiglio nazionale ed il Congresso nazionale. In caso di irregolarità, gli atti istruttori e di deferimento al Consiglio nazionale, per il giudizio di merito, sono di competenza dell’Esecutivo nazionale.

Art. 27 – (Struttura della Segreteria nazionale)

La Segreteria nazionale è strutturata per servizi, con competenze per branche di materie o di settori del sistema scolastico e formativo, secondo il criterio della omogeneità, della razionalizzazione degli interventi e dell’utilizzo massimo delle risorse, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di responsabilità.
La Segreteria nazionale decide l’assetto organizzativo dei vari Servizi e l’assegnazione agli stessi dei relativi collaboratori.

Capo VII – Tesoriere nazionale

Art. 28- (Il Tesoriere compiti e funzioni)

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. Partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale con voto consultivo.

Capo VIII- Dipartimenti UIL Scuola

Art. 29 – (Struttura dipartimentale del sindacato)

All’interno della UIL Scuola operano tre Dipartimenti afferenti, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, alla formazione professionale, alla Dirigenza scolastica, al fine di determinare le condizioni di maggiore funzionalità e di massimo utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle specifiche politiche rivendicative e per una più efficace azione di proselitismo.
La gestione dei Dipartimenti avviene all’interno degli organi statutari unitari previsti dal presente statuto.

Art. 30 – (Organi e funzionamento dei Dipartimento)

La Struttura di ogni Dipartimento, è costituita, a livello nazionale da un proprio Comitato di coordinamento, nonché organi di gestione a livello regionale.
Il numero di componenti, le modalità di designazione e di funzionamento degli Organismi di gestione del Dipartimento, compresi quelli territoriali, sono fissati da apposita delibera del Consiglio nazionale della UIL Scuola.
Il responsabile del Dipartimento, a cui è affidata la rappresentanza negoziale dell’area è individuato dalla Segreteria Nazionale, sentito il Comitato di Coordinamento nazionale.
Il finanziamento delle attività dei Dipartimenti, avviene, a livello nazionale, entro i limiti del gettito delle contribuzioni sindacali degli iscritti appartenenti all’area, salvo deroghe per particolari esigenze, che saranno approvate dalla Segreteria nazionale.

Capo IX- (Coordinamenti di categoria)

Art. 31- (Coordinamenti di settore nazionali e regionali)

Al fine di approfondire le tematiche e le problematiche attinenti alla definizione, allo sviluppo ed al riconoscimento delle specifiche professionalità, sono costituiti a livello nazionale ed a livello territoriale i Coordinamenti di settore delle diverse aree, con competenza per l’elaborazione di studi e proposte.

La composizione dei Coordinamenti di settore e le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento sono fissate in un apposito regolamento, che, approvato dal Consiglio nazionale, fa parte integrante del presente statuto. Eventuali modifiche ed adattamenti del regolamento sono deliberate dal Consiglio nazionale.
Il Presidente dei coordinamenti nazionali di settore, verrà designato dalla Segreteria nazionale.

Capo X (Altri Coordinamenti nazionali)

Art. 32 – (Assemblea nazionale dei segretari generali territoriali)

L’Assemblea nazionale dei segretari territoriali è organo consultivo ed è costituita da tutti i Segretari territoriali generali in carica.
Essa ha il compito di pronunciarsi, su convocazione decisa dall‘Esecutivo nazionale o dalla Segreteria nazionale, su tutte le questioni di rilevanza nazionale, in particolare l’assunzione di decisioni in ordine ad iniziative di mobilitazione, indizione di referendum e quant’altro attiene alla rappresentanza generale, in tutti i casi in cui si profilino difficoltà di intesa o di mediazione rispetto agli obiettivi prefissati dagli organi statutari competenti.

Art. 33 – (Conferenza nazionale dei Segretari regionali)

La Conferenza nazionale dei segretari regionali è organo consultivo.
Essa ha il compito di pronunciarsi, su convocazione decisa dall‘Esecutivo nazionale o dalla Segreteria nazionale, su tutte le questioni di rilevanza nazionale, in particolare l’assunzione di decisioni in ordine ad iniziative di mobilitazione, indizione di referendum e quant’altro attiene alla rappresentanza generale, in tutti i casi in cui si profilino difficoltà di intesa o di mediazione rispetto agli obiettivi prefissati dagli organi statutari competenti.

Capo XI – Collegio nazionale dei revisori dei conti

Art. 34 – (Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei revisori dei conti)

Il Collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da 5 componenti effettivi e 5 componenti supplenti eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti alla UIL Scuola, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell’Organizzazione.
Esso controlla l’attività finanziaria e la gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della UIL Scuola, ed esprime in merito il proprio giudizio, mediante relazione scritta.
I componenti effettivi del Collegio nazionale dei revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea nazionale.
Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale e dell‘Esecutivo nazionale.

Capo XII – Collegio nazionale dei probiviri

Art. 35 – (Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei probiviri)

Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da 9 componenti effettivi e 9 componenti supplenti, eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti alla UIL Scuola, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell’Organizzazione.

Esso decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari.
I componenti effettivi del Collegio nazionale dei probiviri partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea nazionale.
II Collegio elegge nel suo seno il presidente, il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale e dell‘Esecutivo nazionale.

Capo XIII – Organi statutari regionali

Art. 36 – (Attribuzioni e norme di funzionamento del Consiglio regionale)

Oltre al Congresso Regionale , a cui partecipano i delegati eletti dai rispettivi Congressi territoriali, secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione, il Consiglio regionale è Organo di elaborazione della politica sindacale a livello regionale, svolge attività di coordinamento nei confronti delle Segreterie territoriali, nonché di coordinamento e orientamento sulle politiche sindacali organizzative e dei servizi.
Tra i suoi compiti rientra:
a) l’elezione dell’Esecutivo regionale;
b) della Segreteria regionale;
c) del Tesoriere regionale.
Il Consiglio regionale è composto da un numero massimo di 30 componenti eletti dal Congresso regionale.
Inoltre fanno parte a pieno titolo:
• il Segretario regionale dei Dirigenti scolastici;
• il responsabile della Formazione professionale;
Partecipano, con voto consultivo, i componenti effettivi del Collegio regionale dei revisori dei conti e i componenti effettivi del Collegio dei Probiviri. .
La convocazione del Consiglio regionale è di competenza della Segreteria regionale che fissa altresì, di volta in volta, la data della riunione e l’ordine del giorno dei lavori.

Art. 37 – (Attribuzioni e funzionamento dell’ Esecutivo regionale)

L’ Esecutivo regionale, eletto dal Consiglio regionale, è composto da un numero massimo di 15 componenti; è L’organo di attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Regionale, e risponde ad esso della sua attività.
Fanno parte a pieno titolo:
• i Segretari generali territoriali
• il Segretario regionale dei Dirigenti scolastici;
• il responsabile della Formazione professionale;
Fanno parte di diritto, con voto consultivo, il presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti, il Presidente del Collegio regionale dei Probiviri..
Sono compiti della Esecutivo regionale:
a) l’individuazione di iniziative tese a sviluppare e consolidare l’Organizzazione;
b) l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali predisposti dalla Segreteria regionale;
c) la trattazione delle questioni ad essa delegate dal Consiglio regionale.
L’ Esecutivo regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria regionale.
La convocazione dell’Esecutivo regionale è di competenza della Segreteria regionale che fissa altresì, di volta in volta, la data della riunione e l’ordine del giorno dei lavori.

Art.38- (Composizione e attribuzioni del Collegio regionale dei revisori dei conti)

Il Collegio regionale dei revisori dei conti, eletto dal Congresso regionale, è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che viene eletto nel suo seno, e da tre componenti supplenti.
I componenti effettivi del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell‘Esecutivo regionale

Art. 39 – (Composizione e attribuzioni del Collegio regionale dei probiviri)

Il Collegio regionale dei probiviri è composto da 3 a 7 componenti effettivi e 3 componenti supplenti, eletti dal Congresso regionale tra gli iscritti alla UIL Scuola, che non rivestano cariche in altri organismi regionali dell’Organizzazione. Decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari Territoriali della regione.
I componenti effettivi del Collegio regionale dei probiviri partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell‘Esecutivo regionale.

Art. 40 – (Composizione ed elezione delle Segreterie regionali)

Le Segreterie regionali sono costituite da 3 a 5 componenti, hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione.
La elezione del Segretario generale regionale e degli altri componenti della Segreteria avviene con votazioni separate, rispettivamente, per il Segretario generale regionale e per gli altri componenti della Segreteria medesima, dal Consiglio regionale.
Il Segretario generale regionale rappresenta la UIL Scuola nelle relazioni interne ed esterne, nei rapporti con soggetti terzi ed in giudizio.
Le entrate finanziarie delle Segreterie regionali sono definite da apposita delibera decisa dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria nazionale, dalle Segreterie territoriali, da ogni altra entrata proveniente da iscritti, simpatizzanti o Enti territoriali.

Art. 41 – (Il Tesoriere regionale compiti e funzioni)

Il Tesoriere regionale è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. Partecipa alle riunioni della Segreteria regionale con voto consultivo.

Capo XIV – Organi statutari territoriali

Art. 42 – (Organi territoriali: composizione e modalità di elezione)

Oltre al Congresso territoriale, a cui partecipano le rappresentanze di tutti gli iscritti, delle Strutture che abbiano il requisito minimo della rappresentatività, secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione, sono organi Territoriali della UIL Scuola:
a) il Consiglio territoriale, che può essere composto di norma, da 7 a 15, componenti, nelle Strutture territoriali che abbiano un numero di iscritti fino a seicento, e da 15 a 21, componenti, in quelle che abbiano un numero di iscritti superiore a seicento;
b) la Segreteria territoriale, che è composta secondo i criteri di cui al successivo art. 43;
c) il Collegio territoriale dei revisori dei conti, che è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che viene eletto nel suo seno, e da due componenti supplenti.
d) l’Assemblea territoriale dei rappresentanti eletti UIL Scuola nelle RSU (rappresentanze sindacali unitarie).
Per la composizione del Consiglio territoriale, si osservano, in analogia a quanto previsto per il Consiglio nazionale, le norme di cui al precedente art. 22, secondo, terzo e quarto comma.
Gli organi statutari di cui alle lettere a) e c) sono eletti dal Congresso territoriale. Il Segretario generale territoriale e la Segreteria territoriale sono eletti dal Consiglio territoriale.

Art. 43 – (Composizione ed elezione delle Segreterie territoriali – Invio dei verbali)

Le Segreterie territoriali sono costituite, da 3 componenti.
La elezione del Segretario generale territoriale e degli altri componenti della Segreteria avviene con votazioni separate, rispettivamente, per il Segretario generale territoriale e per gli altri componenti della Segreteria medesima.
Il Segretario generale territoriale rappresenta la UIL Scuola nelle relazioni interne ed esterne, nei rapporti con soggetti terzi ed in giudizio.
La gestione della Segreteria territoriale del capoluogo di regione può essere accorpata, con quella della rispettiva Segreteria regionale.
Le Segreterie territoriali hanno l’obbligo di inviare, di volta in volta, alla Segreteria nazionale copia dei verbali relativi alla costituzione ed alle eventuali modificazioni dei rispettivi Consigli territoriali, nonché delle Segreterie territoriali medesime.

Art. 44 – (Il Tesoriere compiti e funzioni)

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. Partecipa alle riunioni della Segreteria territoriale con voto consultivo.

Art. 45 – (Entrate delle Segreterie territoriali – Incasso quote sindacali)

Le entrate finanziarie delle Segreterie territoriali sono costituite dall’aliquota percentuale delle quote associative di pertinenza delle stesse, in relazione alla ripartizione decisa dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria nazionale e da eventuali elargizioni “una tantum” di iscritti, simpatizzanti o Enti territoriali.
L’incasso dei contributi sindacali e le rimesse alle Segreterie Territoriali dell’aliquota percentuale di propria pertinenza avvengono a mezzo servizio bancario centralizzato.
Le Segreterie territoriali sono tenute a rimettere mensilmente alla Segreteria nazionale la quota delle entrate per le iscrizioni in contanti stabilita dal Consiglio nazionale.

Art. 46- (Rappresentanza sindacale d’istituto)

La rappresentanza sindacale d’istituto è assunta:
• dalla RSU eletta nelle liste UIL Scuola;
• da altro iscritto della istituzione scolastica.
La designazione deve essere effettuata dalla Segreteria territoriale, ovvero dal responsabile di zona, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
Nelle unità scolastiche dove vi sia un solo iscritto, questi assume la rappresentanza sindacale d’istituto, previa designazione da parte della Segreteria territoriale o del responsabile di zona previsto dall’art. 12.
Nelle istituzioni scolastiche con più di 8 iscritti si costituisce la rappresentanza di base prevista dall’art. 11 dello Statuto confederale.
Composizione degli organismi a tale livello e modalità di funzionamento saranno definite per regolamento deliberato dal Consiglio nazionale.
I nominativi dei rappresentanti sindacali devono essere accreditati, presso le istituzioni scolastiche, dalla Segreteria territoriale.

TITOLO III – Patrimonio – Disposizioni generali e finali

Art. 47 – (Patrimonio e gestione finanziaria)

Il patrimonio sociale della UIL Scuola è costituito dai beni mobili comunque posseduti e dai beni immobili che possono essere acquisiti in proprietà dall’Organizzazione, per effetto di compravendita, lasciti o donazioni.
Le entrate sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi dovuti e versati dagli organizzati;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali, nonché dalle somme incassate per eventuali atti di liberalità;
c) dai proventi di eventuali attività pubblicitarie ed editoriali realizzate attraverso gli organi ufficiali di stampa.
Sono spese obbligatorie:
a) le spese generali (di propaganda, di personale, postali, ecc.), quelle per la redazione e la pubblicazione degli organi di stampa, quelle per l’organizzazione di congressi e convegni e per la relativa partecipazione, nonché quelle per le riunioni degli organi statutari;
b) ogni altra spesa comunque finalizzata al raggiungimento dei fini statutari.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 48 – (Modifiche dello statuto)

Il presente Statuto ha validità per l’intero mandato quadriennale successivo al Congresso nazionale nel quale è stato approvato.
Esso può essere modificato solo in sede congressuale nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

Art. 49 – (Norme finali di rinvio)

Le norme del presente Statuto,non possono essere in contrasto con lo Statuto UIL.
Le situazioni non contemplate nel presente statuto sono regolate dallo Statuto confederale e dal suo regolamento di attuazione.

Torino lì 22.10.2014

(Approvato all’unanimità)

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