Anche la madre intenzionale ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni

Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui nega il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti) alla madre non biologica nelle coppie formate da due donne, entrambe legalmente riconosciute come genitori.

L’esclusione è stata ritenuta discriminatoria: viola l’uguaglianza e i diritti del minore.

Ora la madre intenzionale ha diritto:
ai 10 giorni retribuiti,
alla parità di trattamento,
al pieno riconoscimento del ruolo genitoriale.

Caratteristiche del congedo
Il padre lavoratore (madre intenzionale), dipendente pubblico o privato, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, da utilizzare tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.

I 10 giorni non sono frazionabili a ore ma possono essere fruiti anche non continuativamente. In caso di parto plurimo, il congedo raddoppia a 20 giorni.

Può essere fruito anche se la madre è in congedo di maternità. Spetta anche al padre adottivo o affidatario. È riconosciuto anche in presenza di altri congedi di paternità previsti da normative specifiche.