Il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 2020, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimitĂ o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attivitĂ finanziate con il fondo dâistituto.
Il quadro normativo vigente, secondo il parere del Garante, non consente agli istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attivitĂ finanziate con il c.d. fondo dâistituto. Pertanto â continua il parere â è possibile rendere disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito âper fasceâ o âqualificheâ, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente; anche se nel parere stesso riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere i nominativi per verificare se il contratto è stato o meno rispettato.
Il parere conclude ricordando che lâorganizzazione sindacale può essere legittimata allâesercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato.
Il Ministero con nota 2165 del 18 gennaio 2021 e con nota 594 del 20 aprile 2021, ha invitato tutti i Direttori Regionali di informare le istituzioni scolastiche rispetto ai chiarimenti espressi dallâAutoritĂ in merito al trattamento di dati personali.
âMa questo è un attacco alla libera contrattazione â sostiene DâAprile –Pertanto, chiederemo al nostro Ufficio legale se ci sono gli estremi per unâazione giudiziaria. E in ogni caso provvederemo a chiedere una interlocuzione o un confronto con lâAutoritĂ garante al fine di poter meglio chiarire le richieste delle organizzazioni sindacali, a tutela del personale della scuola cosĂŹ da rimuovere i limiti indicati dallâAutoritĂ nel proprio parereâ.
Considerato che:
1) Relazioni sindacali: per lâennesima volta, sia lâAran, che ha inoltrato la richiesta di parere, che il Garante, che ha dato il proprio parere, non hanno ritenuto di coinvolgere le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro nonostante lâargomento attenga alle relazioni sindacali. Si tratta sempre di un parere che non fa âgiurisprudenzaâ tra le parti, ma offre indicazioni per garantire come è giusto che sia la privacy dei lavoratori che delegano tra lâaltro, i sindacati a tutelare i loro interessi.
2) Fonte normativa: come noto, un parere non rappresenta una fonte normativa ma assume un carattere ausiliario consistente in una semplice manifestazione di giudizio la cui finalità è quella di consigliare gli organi dellâamministrazione. Ciononostante, non si potrĂ evitare un utilizzo strumentale del parere del Garante creando ulteriori fonti di tensione e di conflittualitĂ di cui la scuola non ha bisogno non permettendo un sereno svolgimento delle relazioni sindacali.
3) Trasparenza e controllo: rendere disponibile alle parti sindacali il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito âper fasceâ o âqualificheâ, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, non garantisce il principio di trasparenza e il principio del controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche da adottare attraverso la puntuale verifica di quanto concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione delle risorse del fondo e per lâattribuzione dei compensi accessori.
4) Consiglio di Stato: nella sentenza del luglio 2018 [n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. â N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018] ripresa successivamente anche in diverse altre sentenze positive dei GDL, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la comunicazione alla RSU ed alle organizzazioni sindacali provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attivitĂ , gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituendo violazione della riservatezza, purchĂŠ sia rispettato lâobbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.
âLa UIL Scuola, attraverso i propri Segretari Regionali, interverrĂ sui singoli Direttori degli uffici scolastici regionali per aprire un confronto sulla vicenda e, dal momento che si vuole regolamentare la contrattazione, chiederĂ lâestensione concordata ad ogni elemento di conflitto e non solo quello di interesse datoriale. La contrattazione è per la scuola non per i lavoratori e si chiude solo se si raggiunge lâaccordoâ.