Formazione Docenti neo assunti: Ieri l’incontro al Ministero

Si è svolto ieri l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione che si sono confrontati a lungo sul nuovo periodo di formazione e prova per il personale docente neo-immesso.  

Secondo il Ministero, il percorso istituito con il D.L. 36 si applica a tutte le categorie dei docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2022/2023.  Invece Uil Scuola afferma che :

“Il nuovo percorso non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36”.

La bozza del Decreto presentata ieri dovrà essere adottata entro il 31 di luglio e  prevede il nuovo percorso di formazione e prova per il personale docente ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 36 convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022.

Secondo la nuova legge, infatti,  il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. 

Inoltre è previsto, per  il personale docente, un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente. Che sarà valutato dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, in funzione dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.  

Che succede se la valutazione è negativa?

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio. Che però non potrà essere rinnovato. Il test finale si integra dunque con la valutazione del dirigente scolastico e del comitato.

Per Uil  Scuola però l’Amministrazione sta attuando una interpretazione della norma non conforme a quanto questa espressamente prevede.

Infatti, per il Ministero, il nuovo percorso si deve attuare a decorrere dall’a.s. 2022/23 e include tutti gli immessi in ruolo per l’a.s. 2022/23 (senza distinzione se saranno assunti dalle GAE o dai concorsi o dalle GPS di I fascia sostegno) e tutti coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23.

Ma la Uil sostiene che :

“Va immediatamente  chiarito ciò che è contenuto nel D.L. 36. Perché il nuovo percorso di prova  non può essere applicato a coloro che saranno immessi nei ruoli da quest’anno, ma ai concorsi banditi sulla base della nuova normativa di cui al D.L. 36 e quindi sicuramente non prima dell’a.s. 2023/24”.

E, in ultima analisi: “L’introduzione del “test finale” non può essere applicato al docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23 o a chi ha rinviato l’anno di prova all’a.s. 2022/23. Entrambi i docenti devono continuare a seguire le regole della normativa previgente”.

Infine, il “test” introdotto,  non può  essere considerato, per la Uil, come un esame da superare o come una ulteriore verifica valutativa da parte del dirigente.  

“Un’introduzione del genere,  -conclude Uil Scuola- non si può applicare a partire dal 2022/23 e fuori dai percorsi previsti dal D.L. 36, inserito in un sistema di garanzia della libertà di insegnamento, è un elemento ulteriormente mortificante del personale docente. Che Uil scuola contrasterà con tutte le sue forze”.