Maturità 2022: Ammessi col 6. Le prove Invalsi non saranno requisito d’esame

Quest’anno il tanto discusso esame di Stato sarà suddiviso in 3 prove: il primo giorno ci sarà la prova scritta di italiano, il secondo quella scritta su più discipline , predisposta dai docenti ed il terzo giorno il colloquio.

Le prime due prove saranno  il 22 e il 23 giugno mentre il  calendario dei colloqui sarà definito dalla commissione: il 6 luglio ci sarà la prima prova scritta suppletiva ed il 7 luglio, (con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni) la  seconda prova scritta suppletiva.

Farà seguito lo scrutinio finale.

Per quanto riguarda l’ammissione dei candidati all’esame di Maturità, sarà deliberata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, nel corso del quale si svolge la valutazione finale degli studenti e viene attribuito il credito scolastico.

Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Ricordiamo che, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. In caso, per esempio di 5 voti a sfavore del candidato e 5 a favore il candidato viene ammesso se tra i votanti a favore c’è il presidente di Commissione) .

Requisiti d’ammissione:

  • Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche);
  • Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Invece non costituiscono requisiti di ammissione:

  • La partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano.
  • Lo  svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Oltre agli studenti del quinto anno, possono essere ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a domanda, gli alunni che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito, a condizione che: 

  • abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
  • abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado;
  • abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo (classe II e III), senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati:

  • con la sola indicazione della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati;
  • solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Quanto ai voti in decimi relativi alle singole discipline sono riportati nel documento di valutazione e nell’area riservata del registro elettronico, cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.