UIL Scuola Cremona : per il personale Covid gli stessi diritti degli altri.

Ecco la guida completa

Da oggi il personale docente e ATA, nominato su supplenza Covid è equiparato al supplente titolare di una qualsiasi altra nomina temporanea di competenza del Dirigente scolastico.  Chi è stato assunto per l’emergenza Covid avrà quindi gli stessi diritti degli altri supplenti: dalla malattia ai permessi, retribuiti e non,  passando per matrimoni, lutti e congedi di maternità o paternità. 

Uil Scuola Cremona presenta la guida, dettagliata, dei diritti che spettano ai supplenti Covid. Ecco tutto ciò che devi sapere

Periodi di Malattia

(Art.19 CCNL 2006/2009)

Si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).

Terminati i 30 giorni il contratto si risolve.

Permessi

(Artt. 16 e 19 CCNL 2006/09)

Permessi orari

Per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

Docenti

·         I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;

·         Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;

·         Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

ATA

·         36 ore per ogni anno scolastico.

Permessi retribuiti e non retribuiti

Permessi retribuiti

·         matrimonio: 15 giorni continuativi (spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile).

·         lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso per evento.

Permessi non retribuiti 

·         per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;

·         per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.

La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Visite specialistiche (artt. 16 e 19 CCNL 2006-09 e art. 33 CCNL 2016-18)

Docenti:

·         permesso breve;

·         permesso non retribuito per motivi personali;

·         assenze per malattia (con conseguente valutazione nel periodo di comporto)

Personale ATA

(art. 33 CCNL 2016-18)

·         18 ore per anno scolastico (in modalità oraria o giornaliera)

·         permessi brevi a recupero

·         permessi per motivi familiari e personali non retribuiti

·         riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario

·         altre e diverse casistiche e tutte le possibili fattispecie previste dall’art. 33.

Altri permessi

Rimane intatto il diritto per “permessi previsti da altre disposizioni di legge” (es. donazione sangue ecc.).

Per i congedi di maternità e paternità non c’è nessuna differenza tra personale a tempo determinato e indeterminato, per cui rimangono intatti, anche per i supplenti c.d. “COVID”, durante tutto il periodo di nomina, i congedi previsti dall’art. 12 del CCNL 2006/09 e dal T.U. 151/01 e successive modificazioni.