Il Congedo straordinario, alternativa allo smart working.

Tutto quello che devi sapere

Lavorare in tempi di pandemia, conciliare casa, lavoro, Dad e figli e, soprattutto, riuscire a organizzare tutto. Non è semplice in epoca di Covid 19 e spesso rappresenta, per la maggior parte degli italiani, la difficoltà maggiore.

Noi come Uil Scuola Cremona cercheremo in questo articolo di fare chiarezza sul cosiddetto Congedo straordinario, introdotto dal  Dl 11/2020,  e poi ampliato dalle  successive normative che hanno esteso la possibilità di fruire di tale congedo anche ai genitori con i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni non ancora compiuti.

Innanzitutto, va ricordato che il  Congedo straordinario Covid-19 è una misura che si pone in alternativa ai casi in cui la lavoratrice ed il lavoratore, in presenza di un figlio convivente che debba restare a casa (per aver contratto o essere venuto a contatto con casi di Covid) non possano fruire dello smart working. Tale Congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi i genitori  ma non negli stessi giorni.

Oggi, poi, con il Dl Ristori, è stata data l’opportunità di usufruire del  suddetto Congedo anche ai genitori con figli conviventi che hanno dai 14 ai 16 anni,  non ancora compiuti, ma  con differenze in termini di indennità e coperture previdenziali. Infatti in quest’ultimo caso è pur vero che i genitori potranno accedere al Congedo, da richiedere esclusivamente al proprio datore di lavoro, ma senza alcuna copertura previdenziale mentre le lavoratrici o i lavoratori dipendenti che hanno figli di età inferiore ai 14 anni riceveranno una indennità pari al 50 per cento della loro retribuzione.

In entrambi i casi il genitore, o i genitori, che hanno fatto richiesta del Congedo Covid 19 non potranno essere licenziati durante il periodo richiesto.

L’Inps per fornire e necessarie istruzioni ha diramato due circolari esplicative , una datata ottobre 2020 e l’ultima del 20 novembre 2020 ( vedi allegato) in  cui chiarisce che : sia nei casi di contatto Covid-19 del minore avvenuto nell’ambito del plesso scolastico che in luogo diverso dal plesso scolastico, l’accesso al congedo straordinario richiede un provvedimento della Asl territorialmente competente. In tali casi, il congedo potrà essere fruito solo a partire dal 14 ottobre (data di entrata in vigore della L.126/2020 con cui è stato convertito il DL “Agosto”) – nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, l’accesso al congedo straordinario è subordinato ad un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o delle singole strutture scolastiche. La fruizione di tale congedo decorre dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DL 137/2020 “Ristori”). Ferme restando le date di decorrenza di cui sopra e le condizioni previste dalla normativa emergenziale, le domande potranno riguardare anche periodi di astensione dal lavoro antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

Ecco tutte le differenze

Quarantena per figlio minore di 14 anni

Se il figlio in quarantena è minore di 14 anni, il genitore ha diritto a una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, più copertura previdenziale figurativa sia nel caso in cui il contagio sia avvenuto nel plesso scolastico sia al di fuori ( palestre, piscine, circoli sportivi, strutture per lezioni musicali o linguistiche). La durata del Congedo è pari alla quarantena del figlio più eventuali deroghe e il Congedo è fruibile dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

“L’indennità vale anche nel caso in cui ci sia stata sospensione dell’attività didattica in presenza; e sospensione  dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di I grado, disposta in aree “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto”.

Quarantena per figlio di età compresa fra i  14 e i 16 anni non compiuti.

In questo caso, invece, sia se il contagio sia avvenuto nel plesso scolastico sia al di fuori ( palestre, piscine, circoli sportivi, strutture per lezioni musicali o linguistiche) non è prevista alcuna indennità per il genitore per il quale vige però il divieto di licenziamento, nonché il diritto alla conservazione del posto di lavoro. La durata del Congedo è pari, anche in questo caso, alla quarantena del figlio comprese eventuali proroghe. Il Congedo può essere fruito a partire dal 29 ottobre fino al 31 dicembre 2020. Le stesse regole valgono anche per la sospensione dell’attività didattica in presenza.